STATUTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIDEOGRAFI APS

Leggi con attenzione tutti gli articoli dello Statuto ANV prima di richiedere l’adesione a Socio.

STATUTO

Associazione Nazionale Videografi

ORIGINI E MEMORIA STORICA DI ANV

Il Cinque Novembre Duemiladodici, per volontà di Demetrio Caracciolo (Presidente), Francesco Mazzeo (Vice presidente), Giuseppe Colonese (Consigliere delegato), Dario Filippo Di Natale (Consigliere), Vito D’Agostino (Segretario), Luigia Pansera (Consigliere) e Amedeo Greco (Consigliere), nasce per la prima volta a Reggio Calabria l’“Associazione Nazionale Videografi della comunicazione visiva” (abbreviata in seguito con l’acronimo ANV).

L’ANV è un’associazione culturale senza scopo di lucro, i suoi obiettivi primari sono lo studio, la conoscenza e la divulgazione dell’arte e della pratica della “Videografia” (ANV ha sempre inteso questa parola in virtù della sua accezione etimologica di prefissoide e suffissoide: “Video-” dal lat. Vidére che è l’atto del vedere e “Grafia”, dal gr. Graph-é, che è scrittura o segno. La “Videografia” è intesa quindi come la prassi e l’arte tramite cui si rappresentano le immagini, fisse o in movimento, attraverso un flusso elettronico e/o digitale temporalizzato), l’interesse nella sua particolare e naturale maniera di contaminarsi con altre forme d’arte (tra cui il Cinema o la Musica), lo studio della sua particolare e specifica modalità conoscitiva e rappresentativa; Infine la promozione stessa del “Videografo” (ANV ha sempre inteso questa parola, in virtù della sua accezione etimologica di prefissoide e suffissoide, per indicare chi, attraverso un flusso elettronico e/o digitale temporalizzato, trascrive, trasmuta, trasforma, configura e compone l’idea vista in immagine, fissa o in movimento, in oggetto sensibile, esperibile e trasmissibile) come autore e professionista indipendente. Nei suoi anni di attività l’associazione è riuscita a diffondere, attraverso la qualità della sua offerta, una visione comune, solida e ben delineata del Videografo professionista; è riuscita, grazie all’aiuto dei validi professionisti

con i quali ha collaborato negli anni, a delineare in maniera precisa un modo per intraprendere e/o intendere questa professione, basata principalmente sulla ricerca e su uno studio continuo. L’ANV ha traguardato diversi importanti obiettivi, ha raccolto intorno a sé centinaia di professionisti provenienti da ogni parte del mondo, ha promosso la formazione e divulgato i suoi principi in diverse forme e attraverso decine di eventi realizzati in tutta Italia tra workshop tematici, seminari, conferenze, tavole rotonde, dibattiti pubblici, mostre e progetti interculturali di scambio con altre associazioni affini per ideologia o principi fondanti.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1) DENOMINAZIONE E SEDE

Con il presente nuovo Statuto, avente efficacia a far data del 01.01.2025, viene modificata e trasferita nel comune di Roma, Circonvallazione Clodia n. 88 – 00195 Roma presso lo Studio Dell’Avv. Marco Mocavini, nel rispetto del codice civile e negli artt. 14-42 c.c., nel particolare all’art. 36 della legge 383/2000 l’associazione denominata “Associazione Nazionale Videografi” A.P.S. , abbreviata in “Associazione Videografi” A.P.S. o “ANV” A.P.S. , con sede in viale Martiri Della Resistenza 35 – 60037 Monte San Vito (AN). La variazione di sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

Art. 2) DURATA E FINALITÀ GENERALI

La durata dell’associazione è illimitata ed assume come anno sociale l’anno solare. L’associazione non ha fine di lucro ed è apartitica. L’associazione può svolgere attività nel settore della Videografia e del tempo libero, senza finalità di lucro e senza distinzioni di religione, politica, razza od altro.

Art. 3) SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione non ha scopo di lucro ed a titolo esemplificativo non tassativo avrà i seguenti scopi:

a) Riqualificazione professionale della categoria, nello specifico rappresentare, promuovere e tutelare tutti quei Videografi professionisti che adottano e propongono nella propria attività servizi altamente professionali e in genere proposte commerciali che mirano a tutelare il consumatore in quanto a trasparenza contrattuale e etica professionale. Nello specifico l’Associazione si propone di assistere e tutelare gli associati, in qualità di videografi professionisti con una sicura dose di creatività personale, che assumono l’onere di proporre all’attenzione del cliente il proprio operato e pertanto di fornire garanzie contrattuali sulla loro personale presenza per la realizzazione dei servizi fotografici commissionati.

b) lo sviluppo della conoscenza, sia fra gli associati sia fra i loro clienti, della legislazione, delle norme e delle

consuetudini che regolano il rapporto di utilizzo dell’immagine videografica;

c) la diffusione della conoscenza delle norme a difesa del diritto d’autore ed, in genere, dell’immagine;

d) la fornitura di informazioni, consulenza, supporto per i videografi e gli operatori professionisti associati operanti sul territorio italiano, relativamente a tutti gli aspetti concernenti l’esercizio della loro attività;

l’individuazione e la divulgazione di un codice deontologico comune che garantisca l’affidabilità’ e la correttezza degli associati, nei confronti della clientela, dei colleghi ed, in genere, nel rapporto con terzi soggetti privati e pubblici.

e) l’individuazione e la promozione di nuove figure professionali operanti di fatto nell’ambito delle attività videografiche, per il riconoscimento ufficiale della natura, anche libero professionale, di dette attività e la loro rappresentanza professionale e la promozione teorico-pratica di tali nuove configurazioni mediante la ricerca, la promozione di pubblicazioni, di eventi formativi, di seminari di approfondimento, di workshop professionali e di tutte quelle specifiche attività, utili alla formazione dell’operatore visuale;

f) la divulgazione di indicazioni utili per la difesa della figura professionale degli associati;

g) la pubblica promozione dell’immagine professionale degli associati e della categoria nel suo complesso.

h) Formazione e crescita imprenditoriale, professionale e culturale dei videografi professionisti associati mediante pubblicazioni di settore, l’organizzazione di incontri, convegni, viaggi e seminari di aggiornamento professionale nel campo della videografia e delle arti visive in genere anche collaborando con le strutture formative esistenti e contribuendo alla nascita di nuove strutture di formazione;

i) Sensibilizzazione e promozione verso il pubblico delle scelte professionali degli associati;

l) in via sussidiaria e non prevalente, l’associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali;

m) promuovere rapporti, relazioni e convenzioni nell’interesse degli associati con banche e assicurazioni o soggetti che forniscono servizi legali, fiscali, amministrativi e contabili.

Per il raggiungimento di dette finalità, l’Associazione Videografi APS potrà richiedere la collaborazione di qualsiasi Ente pubblico o privato, locale, nazionale ed internazionale, nonché associarsi o collaborare con organismi, società, movimenti e associazioni con cui ritenga utile avere collegamenti, anche evidenziando le collaborazioni in atto con marchi e loghi abbinabili alla denominazione dell’associazione.

Art. 4) COMMISIONE NAZIONALE VIDEOGRAFI

Per favorire la ricerca, lo studio e l’interscambio delle conoscenze fra gli associati nei settori della videografia e della comunicazione visiva in genere, l’Associazione Videografi istituisce un gruppo di studio e lavoro denominato “Commissione Nazionale Videografi”, abbreviato in “Commissione”. La Commissione viene formata su spontanea aggregazione, dai direttivi o dai responsabili delegati delle diverse associazioni professionali che abbiano finalità statutarie completamente o parzialmente affini a quelle dell’Associazione Videografi, in numero di tre rappresentanti per ciascuna associazione. Scopo della commissione e’ quello di permettere ed agevolare il lavoro delle diverse strutture di rappresentanza professionale ad obiettivi comuni di volta in volta congiuntamente individuati, permettendo al contempo l’interscambio culturale e di informazioni fra i soci appartenenti ai diversi gruppi facenti parte della Commissione. La Commissione, nelle sue riunioni, individua progetti ed operazioni comuni, a cui si aggregano spontaneamente i gruppi professionali che condividono il singolo progetto in discussione.

La Commissione si auto-coordina, e le decisioni comuni vengono sempre prese con votazione palese a maggioranza relativa dei partecipanti agli incontri. Le decisioni prese potranno essere relative unicamente ai progetti di lavoro comune, e sono vincolanti unicamente per quei gruppi che aderiscono spontaneamente al singolo progetto comune cui le decisioni si riferiscono. Qualsiasi iniziativa intrapresa dalle varie commissioni deve essere verbalizzata e sottoposta alla valutazione dell’Associazione Videografi .

TITOLO II: ASSOCIATI

Art. 5) SOCI DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione è composta dalle seguenti categorie di soci, con differenti diritti e doveri su ogni aspetto: Soci

Fondatori e Soci Effettivi. Esclusivamente per esigenze di maggior efficienza, all’interno dell’Associazione potranno inoltre essere individuate categorie omogenee per specializzazione e per tipologia di attività (impresa o libera professione). Ciascun socio ha diritto di voto, ciascun voto e’ equipollente e non esistono limitazioni o restrizioni temporali di alcun genere in ordine all’esercizio di questo diritto, come anche di tutti gli altri diritti di ciascun socio.

La quota associativa ed i diritti ad essa connessi sono personali e non trasmissibili ad altri.

Art 6) SOCI FONDATORI

Sono considerati Soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l’atto di fondazione ed il primo statuto.

Il numero dei Soci Fondatori è limitato ai membri dell’assemblea costituente e comprende coloro che per l’alto spirito di sacrificio, la forte componente aggregativa e la grande tenacia hanno contribuito alla realizzazione dell’Associazione Videografi. I Soci Fondatori costituiscono un organo consultivo, il Consiglio Generale, che esprime pareri non vincolanti su ogni questione che il Presidente o il Direttivo riterrà di sottoporre. Il Consiglio Generale può altresì attribuire, con voto unanime, la qualifica di Cofondatore a soggetti in grado di fornire un rilevante supporto all’Associazione ed a coloro che abbiano versato un contributo di cofondazione nella misura e nelle forme che verranno determinate dal Consiglio Generale. Su proposta del Consiglio Generale, a maggioranza dei due terzi degli avente diritto, può inoltre riconoscere come soci onorari, equiparati a tutti gli effetti ai soci cofondatori, persone che abbiano particolarmente bene meritato nei confronti dell’Associazione per significative iniziative o attività svolte.

Art. 7) SOCI EFFETIVI E DOMANDA DI AMMISSIONE

I “Soci Effettivi” sono le persone fisiche, anche se in rappresentanza di Enti, che facciano domanda di ammissione, esercitino attività di videografo e svolgano attività professionale continuativa o occasionale e siano in regola con le normative vigenti.

Il numero dei soci è illimitato.

Possono diventare soci ordinari tutti i videografi professionisti che dimostrino di possedere i requisiti stabiliti dal regolamento generale redatto dal Consiglio Direttivo, presentando apposita domanda scritta.

Per essere ammessi quale socio effettivo è necessario presentare domanda scritta, anche mediante la compilazione di apposita modulistica in modalità telematica, al Consiglio Direttivo, con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

1) indicare nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza e partita iva relativa alla propria attività professionale di videografo;

2) dichiarare di attenersi al presente statuto, al regolamento, al codice deontologico ed alle deliberazioni degli organi sociali.

3) presentare e mantenere i requisiti stabiliti dal regolamento generale redatto dal Consiglio Direttivo

L’aspirante Socio dovrà provvedere, entro il termine indicato dalla Commissione esaminatrice, a sottoporre il

proprio portfolio lavori, corredato da un curriculum vitae, ad un esame di valutazione del livello professionale ed artistico.

La Commissione esaminatrice interna all’ Associazione Videografi è composta dal direttivo dell’Associazione stessa e/o da un’apposita commissione vicaria, eletta appositamente dall’Assemblea con gli stessi criteri usati per l’elezione del direttivo.

In presenza dei requisiti richiesti e dell’avvenuto pagamento della quota associativa, il richiedente verrà ammesso quale socio.

La Commissione Il Consiglio Direttivo, in caso di carenza dei requisiti e previa eventuale richiesta di chiarimenti all’aspirante socio relativa alle censure mosse avverso la sua richiesta di ammissione, potrà declinare la richiesta di ammissione e rifiutarsi di ratificarla. La decisione del Consiglio Direttivo è insindacabile.

L’accettazione, seguita dalla iscrizione al libro soci, dà diritto all’aspirante alla qualifica di “socio effettivo”. Nel caso in cui la domanda venisse respinta, l’interessato può proporre ricorso entro giorni 30 dal diniego comunicato, sul quale si pronuncia in via definitiva l’Assemblea Soci alla prima convocazione utile.

Art. 6) DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci possono esercitare i loro diritti associativi solo se in regola con le quote di adesione previste. Lo status di associato inizia dal momento dell’accettazione della domanda. Tutti gli organi amministrativi (tra cui il Consiglio Direttivo) sono liberamente eleggibili secondo il principio del voto singolo di cui all’articolo 2538 comma 2 del Codice Civile (principio già contenuto nel previgente art. 2532 comma 2 del Codice Civile). E’ espressamente esclusa la temporaneità alla partecipazione della vita associativa; tutti gli associati o partecipanti maggiori d’età hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina di tutti gli organi direttivi dell’Associazione.

I soci hanno diritto di frequentare i locali dell’associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall’associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo, e godono dell’elettorato attivo e passivo.Tutte le quote o contributi associativi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 – Doveri dei Soci

I soci sono tenuti:

  1. al pagamento della quota sociale;
  2. all’osservanza dello statuto, del Codice Deontologico, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie;
  3. ad una partecipazione continuativa alla vita associativa.

Il socio aderendo alla Associazione, altresì, accetta e nel contempo si obbliga a rispettare le norme contenute nell’Atto costitutivo, nello Statuto, nei regolamenti interni, cooperando al raggiungimento degli scopi, tenendo una condotta irreprensibile nel rispetto della Associazione e dei suoi rappresentanti.

Art. 8 – Recesso, Espulsione e radiazione del Socio.

I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:

  1. dimissioni volontarie;
  2. espulsione per morosità protrattasi per oltre 90 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta, senza giusto motivo;
  3. espulsione per non essere essi più in regola con i requisiti richiesti per l’ammissione;
  4. radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni continuate ritenute disonorevoli entro e/o fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;
  5. radiazione per inottemperanza alle disposizioni del seguente statuto, al Codice Deontologico, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
  6. radiazione a seguito l’aver causato, in qualunque modo, danni morali, di immagine o materiali all’associazione.

Il provvedimento di espulsione o radiazione è assunto dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Ogni Socio dichiarato espulso per dimissioni, morosità o sopravvenuta carenza dei presupposti può’ essere riammesso a seguito di sua esplicita richiesta per un numero massimo di 5 volte. Ogni Socio radiato dall’Associazione per reiterata inosservanza del Codice Deontologico può essere riammesso quando i motivi che ne hanno determinato l’espulsione siano stati completamente rimossi, ed il Socio stesso faccia richiesta di riammissione all’Assemblea dei soci e dal Direttivo Esecutivo Il Socio riammesso con tale procedura e che risulti nuovamente espulso poiché inosservante del Codice Deontologico sarà radiato a vita dall’Associazione, su delibera dell’Assemblea e su impulso del Direttivo Esecutivo.

TITOLO III: ORGANI

Art. 9) ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Associazione:

l’Assemblea dei Soci; Il Presidente;

Il Segretario; Il Tesoriere;

Il Direttivo Esecutivo; Il Consigliere delegato;

Il Consiglio Generale; Il Collegio dei Probiviri;

Art. 10) ASSEMBLEA DEI SOCI

L’assemblea generale dei soci è sovrana ed è il massimo organo deliberativo dell’Associazione. L’assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria.

La convocazione è effettuata dal Presidente a mezzo raccomandata o PEC (posta Elettronica Certificata) al domicilio di ciascun associato, o mezzo fax, telegramma, email, e qualsiasi altro strumento idoneo a garantire la conoscenza della convocazione, almeno sette giorni prima della data fissata per l’adunanza. Nell’avviso devono essere indicati il luogo, la data, l’orario in prima e seconda convocazione con il relativo ordine del giorno.

Spetta all’assemblea dei soci:

1. l’approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo al 31 dicembre di ogni anno;

2. l’approvazione del rendiconto economico e finanziario preventivo entro il 31 dicembre di ogni anno;

3. nominare il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario;

3. nominare e stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;

4. nominare i componenti del Collegio dei Probiviri;

5. deliberare eventuali modifiche allo Statuto;

6. l’eventuale scioglimento dell’Associazione, la sua messa in liquidazione e la nomina del liquidatore.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono vincolanti anche per i restanti Soci, salvo il diritto dei singoli Soci al recesso dall’Associazione.

– Assemblea ordinaria

L’assemblea ordinariadeve essere convocata almeno una volta l’anno nel periodo che va dal 1 Gennaio al 30 aprile per l’approvazione del REFA.

Essa può essere convocata anche su richiesta di almeno 1/5 (un quinto) degli associati aventi diritto. La convocazione deve avvenire minimo 7 giorni prima dell’Assemblea ordinaria mediante comunicazione che deve essere spedita agli associati a mezzo posta, fax, telegramma, email, e qualsiasi altro strumento idoneo a garantire la conoscenza della convocazione, e deve indicare il luogo, la data, l’orario in prima e seconda convocazione con il relativo ordine del giorno.

– Assemblea Straordinaria

L’assemblea straordinaria è convocata:

  1. tutte le volte che il Consiglio direttivo o il Presidente lo reputino necessario e comunque ogniqualvolta sia necessario modificare lo Statuto sociale o nel caso di debba discutere dello scioglimento della Associazione.
  2. Ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei soci.

L’assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

– Verbali, Delibere, Maggioranze dell’Assemblea

I verbali delle Assemblee devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario designato. Qualora necessario, l’approvazione del verbale stesso sarà al primo punto della successiva Assemblea. L’assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall’assemblea stessa.

In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di ½ più uno dei soci effettivi. In seconda convocazione l’Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento o sullo scioglimento dell’associazione, è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti in prima convocazione. In seconda convocazione per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento o sullo scioglimento dell’associazione sarà sufficiente il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

La votazione può avvenire, su scelta del Presidente, sia per alzata di mano con voto palese, o a scrutinio segreto. La votazione potrà avvenire anche per mezzo di piattaforma on line certificata e garantisca la identificazione certa del socio, gestita da soggetto terzo all’associazione. Dato il carattere nazionale dell’Associazione, per favorire la fattiva partecipazione di tutti i Soci alle delibere dell’Assemblea, è ammesso anche il voto tramite delega scritta ad altro Socio, oppure per corrispondenza, purché’ espresso per iscritto e firmato dal Socio avente diritto di voto, o trasmesso con altra forma adeguatamente documentante l’identità’ del Socio, e fatto pervenire presso la sede dell’Associazione in tempo utile (cioè’ entro le ore 17:00 dell’ultimo giorno feriale precedente l’assemblea). Il voto espresso a distanza ha valore per il conteggio inseno all’assemblea in prima convocazione e, ove in tale occasione non venga raggiunto il quorum, conserva la sua validità’ anche per la seconda convocazione. In seconda convocazione sono approvate le proposte con voto favorevole della maggioranza relativa computata sull’insieme dei Soci presenti, o deleganti ad altro Socio o che abbiano espresso il loro voto per corrispondenza come su esposto. E’ possibile, altresì, tenere le riunioni dell’Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali: che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; che sia consentito al Presidente dell’Assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonchè di visionare ricevere o trasmettere documenti; che siano indicati nell’avviso di convocazione, i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 11) IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto in via diretta dall’Assemblea dei soci contestualmente alla nomina delle altre cariche sociali.

Presiede l’Associazione e le sue attività’, ha la rappresentanza dell’associazione, ha l’uso della firma sociale in relazione ai compiti non delegati al Consigliere delegato. Con il parere positivo del Direttivo Esecutivo, può’ delegare per iscritto parte dei suoi compiti, delle sue funzioni e delle sue responsabilità’ ad un Consigliere, eventualmente individuato in funzione delle sue capacità personali, gestionali o professionali. Il Presidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Al fine di garantire il buon funzionamento dell’associazione, laddove a suo insindacabile giudizio il Presidente ritenesse impossibile garantire una amministrazione efficiente e continuativa dell’associazione per sopravvenute ragioni, lo stesso potrà sciogliere il direttivo con comunicazione motivata all’assemblea ed indire nuove elezioni delle cariche sociali, fissando apposita assemblea, anche prima della scadenza naturale del mandato ricevuto dal Direttivo.

In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente tutte le di lui funzioni e mansioni spettano al Vice Presidente.

Art. 12) IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è eletto in via diretta dall’assemblea contestualmente alla nomina delle altre cariche sociali e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato in forma scritta

Art. 13) IL SEGRETARIO

Il Segretario è eletto in via diretta dall’assemblea contestualmente alla nomina delle altre cariche sociali e dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni e attende alla corrispondenza

Il Segretario dell’Associazione è anche il Segretario dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. In particolare ha nel dettaglio il compito di:

  1. Coadiuvare il Presidente e l’intero Consiglio nelle attività di documentazione e nelle attività di tipo operativo;
  2. Redigere i verbali delle sedute del Consiglio e dell’Assemblea dei Soci, firmandoli con il Presidente;
  3. Tenere aggiornato l’elenco dei Soci;
  4. Assicurare un’idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi

Art. 14) IL TESORIERE

Il Tesoriere sovraintende all’andamento economico e finanziario dell’Associazione, secondo le direttive del Presidente e del Consiglio, riferendone ad essi. E’ è eletto in via diretta dall’assemblea contestualmente alla nomina delle altre cariche sociali.

Il Tesoriere ha il compito di: Curare ogni aspetto economico dell’Associazione; Curare la gestione della cassa e tenere la contabilità; effettuare le relative verifiche, controllare la tenuta dei libri contabili, predisporre dal punto di vista contabile il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione, Aprire e chiudere conti correnti bancari o postali procedere ai pagamenti ed agli incassi

Art. 15) IL DIRETTIVO ESECUTIVO

Il Direttivo delibera in funzione alle attività’ ordinarie o straordinarie dell’associazione, in diretto contatto con il Presidente e gli eventuali delegati, e tenendo presente il mandato dell’Assemblea. Il Direttivo è composto da dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Tesoriere e dal Segretario e da soci in un numero di membri compreso fra cinque e undici soggetti complessivi.

I membri del direttivo che non rivestano cariche sociali sono eletti dall’Assemblea fra tutti i soci compresi nella lista del Presidente già nominato e che abbiano dato la loro disponibilità’ a partecipare attivamente agli incontri periodici ed alle attività’ connesse. I membri del direttivo assumono, ciascuno secondo le proprie capacità e la propria disponibilità’, compiti specifici, dei quali sono responsabili.

I membri del Direttivo durano in carica cinque anni, e sono rieleggibili.

Art. 16) IL CONSIGLIERE DELEGATO

Coordina l’Associazione, ne gestisce le attività’ ordinarie, la amministra e la rappresenta in collaborazione e su delega del Presidente, assumendo operatività’ e responsabilità’ in relazione a quei compiti e quelle funzioni per le quali gli venga espressamente conferita delega dal Presidente. In relazione a tali compiti espressamente delegati, è responsabile legalmente ed ha l’uso della firma sociale. Il Consigliere riceve un incarico della durata di cinque anni ed è riconfermabile.

Art.17) IL CONSIGLIO GENERALE

E’ l’Organo Collegiale consultivo, composto dai soci fondatori ai quali è data facoltà al Presidente, al Consigliere all’uopo delegato ed all’assemblea sulla richiesta di almeno la metà degli associati.

Il parere del Consiglio non è vincolante nelle decisioni assunte dal Presidente e dal Direttivo.

Art. 18) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei probiviri è composto da minimo 3 soci, 1 presidente e 2 consiglieri. I probiviri restano in carica cinque anni e possono essere rieletti. La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei Soci e degli altri organi sociali, Il Collegio decide le controversie tra soci e associazione e/o direttivo, ammissione di nuovi soci, esclusione, recesso o la gestione mutualistica. Senza particolari formalità procedurali, ferma fin d’ora l’inappellabilità del loro pronunziato, escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti. Esprime parere sui casi dubbi sempre su richiesta del Consiglio direttivo; istruisce le richieste particolari di ammissione; trasmette al Consiglio direttivo le domande con il proprio parere. Il Socio con una anzianità di associazione di almeno sette anni consecutivi può candidarsi all’elezione per la carica di Probiviro, purché non ricopra altre cariche sociali o intenda candidarsi ad esse, sia in regola con tutti gli articoli statutari e non sia mai stato soccombente in un giudizio di violazione del Codice Deontologico. Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all’Assemblea dei Soci. Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi. Il Collegio dei Probiviri non ha poteri decisionali e non può sovrapporsi alle decisioni del Presidente o del Direttivo a meno che non venga interpellato dai vari organi dell’associazione o direttamente dall’assemblea dei soci. I Probiviri hanno potere di voto.

Art. 19) CONTROLLO DISCIPLINARE:

Ciascun Socio si impegna al rispetto del codice deontologico, del regolamento e dello Statuto.

Il controllo dell’effettiva osservanza è demandato, in via ordinaria, al Direttivo Esecutivo ed all’Assemblea, ed in via straordinaria alla Commissione Disciplinare Mista.

Ciascun Socio ha il diritto e il dovere di segnalare alla segreteria dell’Associazione l’eventuale inosservanza del codice da parte di altri Soci mediante la produzione di una specifica istanza inviata tramite mezzo raccomandata all’indirizzo legale dell’associazione e rivolta esplicitamente “all’Att. del direttivo esecutivo e dell’Assemblea dei Soci”.

Tale istanza dovrà essere sottoscritta dal segnalante, circostanziata e completa di documentazione atta a comprovare la fondatezza della segnalazione. Le segnalazioni di inosservanza in seguito manifestatesi false, sono considerate come inosservanza del codice deontologico da parte del Socio stesso che ha proposto la segnalazione menzognera. In tal caso è prevista l’espulsione coatta con possibilità di riammissione nei limiti delle possibilità prescritte. Il Direttivo svolge funzione di controllo diretto, raccolta di eventuali segnalazioni di inosservanza e di ammonizione del Socio inosservante. Quando il Direttivo riceve prova certa di inosservanza del Codice Deontologico, del regolamento o dello statuto è obbligato ad ammonire il Socio inosservante una prima volta in via privata. La seconda inosservanza sarà invece ammonita formalmente dinanzi all’Assemblea dei Soci. La terza inosservanza verrà deferita al giudizio

dell’Assemblea, che si pronuncerà in merito all’eventuale espulsione del Socio inosservante.

Art. 16) COMMISSIONE DISCIPLINARE MISTA

Il Socio radiato ha la facoltà’ di ricorrere avverso alla decisione di espulsione, dinanzi ad una Commissione disciplinare Mista, che si pronuncerà in via definitiva svolgendo il compito di arbitrato fra le parti. I costi connessi alla convocazione e la consultazione della Commissione Disciplinare Mista sono a carico della parte soccombente.

La Commissione Disciplinare Mista è composta da un numero di giurati compreso fra sette e quindici e sempre in numero dispari; ciascuno di essi presta giuramento di valutare con equanimità’ i casi sottopostigli.

I Giurati della Commissione Disciplinare sono costituiti da:

a) Da tre a sette membri del Comitato esecutivo dell’Associazione, designati dall’Assemblea dei Soci;

b) Due professionisti del settore (fotografo o videografo) non Soci dell’Associazione, designati dall’Assemblea dei Soci.

c) Un professionista iscritto all’Ordine dei Avvocati/Dottori commercialisti/ragionieri/consulenti del lavoro designato dall’Assemblea dei Soci.

  1. Un professionista iscritto all’Ordine dei Giornalisti e designato dall’Assemblea dei Soci ed eventualmente da 1 a 3 giurati aggiuntivi, designati dall’Assemblea dei soci.

Scopo di tali giurati supplementari è quello di far si che nella Commissione Disciplinare Mista i rappresentanti del Direttivo Esecutivo dell’Associazione non siano mai in maggioranza rispetto al totale dei giurati. La Commissione Disciplinare Mista vaglia i casi di ricorso contro le decisioni di espulsione ratificate dall’Assemblea (con votazione a scrutinio palese e per maggioranza assoluta). La decisione della Commissione Disciplinare Mista è inappellabile. La Commissione Disciplinare Mista viene istituita in caso di necessità (presentazione di ricorso contro decisione di radiazione) e dura in carica 365 giorni a partire dalla data della nomina.

Art.17) GRUPPI ED ASSOCIAZIONI COLLEGATE

Per favorire l’efficacia della rappresentanza professionale nelle varie zone d’Italia, oltre a quanto espressamente già previsto del presente Statuto, l’Associazione favorisce ed agevola il nascere di gruppi spontanei di professionisti, autori o ricercatori, nelle diverse zone d’Italia, composti indifferentemente da Soci e non-Soci, ma fra loro accomunati da identità’ statutaria di specializzazione, ricerca, promozione culturale o di altre esigenze professionali. Tali gruppi, collegati o “gemellati” all’associazione, possono chiedere alla struttura nazionale di essere agevolati nei loro compiti locali, sia mediante la diffusione a livello nazionale delle loro iniziative, sia mediante il passaggio e l’interscambio di informazioni professionali e culturali fra l’Associazione ed i gruppi ad essa collegati.

Art.18) ATTRIBUZIONE DELLE CARICHE SOCIALI E DEGLI INCARICHI DI COORDINAMENTO

L’Assemblea dei Soci nella sua interezza elegge direttamente il Presidente dell’Associazione, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Ciascuna carica ha durata di cinque anni, e ciascun membro è rieleggibile. Il Direttivo esecutivo, con riguardo ai membri ulteriori rispetto alle cariche sopra indicate, viene eletto direttamente dall’intera Assemblea dei Soci, fra i soci indicati nella lista del presidente eletto. Il Direttivo risulterà composto, quindi, da un numero minimo di 5 ad un massimo di 11. Se fra i membri eletti

alcuni dovessero rinunciare alla carica per motivi personali, il Direttivo rimane validamente operante finché costituito da un numero minimo di 5 membri. Al di sotto di tale numero di membri, vengono interpellati per il reintegro delle cariche i non-eletti che abbiano riportato il maggior numero di voti. In carenza verrà indetta assemblea per integrare i membri del Direttivo rinunciatari. Il Collegio dei Probiviri viene eletto direttamente

dall’Assemblea, fra i membri che abbiano dato loro disponibilità in tal senso. La carica di proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Art.19) SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con maggioranza assoluta.

L’Assemblea delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale, che dovrà comunque essere per intero devoluto ad associazioni che –al tempo dell’eventuale scioglimento dell’associazione –presenteranno la miglior analogia di finalità statutarie con l’Associazione in scioglimento. Tale o tali associazione/i destinataria/e delle eventuali rimanenze verranno individuate dall’Assemblea nel suo complesso.

TITOLO IV RISORSE ECONOMICHE

Art.20) ESERCIZIO SOCIALE

L’Associazione chiude l’esercizio sociale al 31 dicembre di ciascun anno.

Art.21) BILANCIO

Entro sei mesi dalla data di chiusura dell’esercizio dovrà essere convocata l’Assemblea dei Soci per la relazione e l’approvazione del bilancio, con rendiconto economico e finanziario.

Art.22) ESAME DEL BILANCIO

Ciascun Socio ha diritto ad esaminare il bilancio dell’Associazione ed i relativi documenti contabili, e di riferirne all’Assemblea

Art.23) PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale dell’Associazione è costituito:

  1. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’associazione;
  2. dai contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi di enti pubblici, da persone giuridiche pubbliche o private e da persone fisiche;
  3. dai fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;
  4. dai beni mobili ed immobili che divenissero di proprietà dell’Associazione.
  5. dagli accantonamenti per le attività istituzionali;
  6. dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione;
  7. dai proventi delle attività strettamente connesse agli scopi statutari, comunque indicati dalla vigente legislazione come compatibili con la natura non-profit dell’associazione
  8. dalle raccolte di fondi;
  9. da contributi erogati da eventuali sponsorizzazioni; eventuali contributi e o finanziamenti di enti ed associazioni e istituzioni nazionali ed internazionali;
  10. dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo;

E’ fatto assoluto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre APS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 24) EROGAZIONI, DONAZIONI E LASCITI:

Le erogazioni in denaro e le donazioni effettuate da enti pubblici o privati o da persone fisiche, nonché i lasciti testamentari sono accettati su deliberazione del Consiglio Direttivo e/o dal Presidente. Il Consiglio Direttivo delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statuarie dell’Associazione.

Art.25) DEVOLUZIONE DEI BENI

In caso di scioglimento dell’Associazione a qualunque causa dovuta, l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori. Al termine della liquidazione, il patrimonio residuo dell’Associazione sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, fatta salva una diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.26) DIPENDENTI

L’Associazione può assumere dipendenti nei limiti delle esigenze dell’Associazione.

L’Assunzione viene deliberata dal Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari.

I dipendenti sono ai sensi di legge assicurati contro le malattie l’infortunio e la responsabilità civile verso terzi.

Art.27) COLLABORATORI:

L’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri Associati per il perseguimento dei propri fini istituzionali. In caso di particolare necessità può avvalersi dell’opera dei collaboratori di lavoro autonomo nei limiti delle esigenze associative. Il contratto di collaborazione deve essere approvato dal Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a firmarlo.

TITOLO V DEONTOLOGIA E RESPONSABILITA’

Art.28) CODICE DEONTOLOGICO

Tutti gli associati all’Associazione si impegnano a rispettare il seguente codice deontologico.

L’effettiva osservanza è controllata dai singoli Soci, dal Direttivo, dall’Assemblea e dalla Commissione Disciplinare Mista.

Codice Deontologico Associazione Nazionale Videografi :

punto 1 -Il cliente deve essere sempre informato dell’entità’ del compenso che il videografo richiederà per la sua prestazione, e del diritto di utilizzo, pubblicazione o trasmissione concesso/i a fronte di tale compenso, relativamente alle immagini da lui prodotte,

punto 2 -Le immagini video, fotografiche e grafiche devono essere sempre accompagnate da indicazioni sufficienti all’identificazione dell’autore ed al corretto uso delle stesse,

punto 3 -Le immagini cedute dal videografo devono sempre intendersi non lesive di diritti di terzi. Se il videografo fosse a conoscenza di restrizioni anche solo potenziali all’impiego delle immagini, è tenuto ad informarne il cliente (o l’utilizzatore) prima o contemporaneamente alla consegna delle immagini,

punto 4 -Le immagini video, grafiche o fotografiche non possono essere cedute, se dietro compenso, in contemporanea a più clienti diversi, a meno di non avere raggiunto, con i clienti stessi, un accordo in tal senso,

Punto 5 -(vedi delibera dal 8 giugno 2006, su richiesta dell’Antitrust) Le prestazioni dei videografi devono essere concesse nel rispetto delle regole di corretta concorrenza commerciale. Ciascun videografo si impegna a valutare con attenzione i propri livelli di costi e ricavi, ed a stabilire le proprie tariffe professionali in modo da non generare distorsioni del mercato.

punto 6 -I materiali video, fotografici o grafici prodotti su commissione della clientela ed a questi non consegnati devono essere conservati con cura dall’autore delle immagini per tutta la durata del diritto concesso al cliente o, ove tale durata non sia stata pattuita, per dieci anni dalla realizzazione per le immagini filmiche, fotografiche o grafiche, e per tre anni per i filmati video cinematografici. Eventuali riutilizzi di immagini o filmati ed i relativi compensi, se non pattuiti originariamente per iscritto, verranno concordati di volta in volta con il cliente.

punto 7-Le operazioni auto promozionali del videografo devono essere corrette, in rispetto della verità e del lavoro dei colleghi.

punto 8 -Il rapporto con colleghi, Soci, modelle e modelli, attori, assistenti, operatori e collaboratori in genere deve essere improntato al più’ completo rispetto umano e professionale.

punto 9 -Per i videografi che esercitano la professione in forma indipendente, tutte le prestazioni professionali, le cessioni di diritti d’uso o le vendite di filmati devono essere correttamente descritte sul piano fiscale, emettendo fattura, ricevuta o scontrino, in rispetto delle norme fiscali vigenti. I Soci che operino in posizione di dipendenti sono tenuti a non esercitare attività’ concorrente a quella dell’impresa datrice di lavoro, a meno di non avere stilato in tal senso un esplicito accordo scritto.

punto 10 -In rispetto al Codice d’onore dei giornalisti, le immagini videografiche fornite con finalità’ di informazione a news quotidiani e periodici devono essere rispettose dei diritti dei singoli e degli Enti, e non essere manomesse in modo tale da distorcere l’informazione. E’ ammessa l’alterazione delle immagini destinate a fini di satira politica, di costume o di ricerca estetica, a patto che le copie poste in circolazione o consegnate ai clienti rechino la dicitura dell’avvenuta manomissione.

Art. 29) RESPONSABILITA’

L’Associazione risponde con i propri beni dei danni causati per l’inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati.

L’Associazione previa delibera del consiglio direttivo può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’organizzazione stessa.

Art.30) ALTRE NORME e disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme di Legge vigenti in materia. Si fa riferimento al Codice Civile alla L.383/2000 ed alle norme speciali vigenti in materia di APS.