STATUTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIDEOGRAFI APS
Leggi con attenzione tutti gli articoli dello Statuto ANV prima di richiedere l’adesione a Socio.
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1) DENOMINAZIONE
Ai sensi della legge 7/12/2000 n. 383 , della L.R.T. 42/2002, e delle norme del codice civile in tema di associazioni è costituita un’associazione denominata “Associazione Nazionale Videografi” A.P.S. , abbreviata in “Associazione Videografi” A.P.S. o “ANV” A.P.S. , con sede in viale Martiri Della Resistenza 35 – 60037 Monte San Vito (AN), che ha durata a tempo indeterminato, fatta salva la possibilità di scioglimento contemplata all’art. 19 del presente statuto.
ORIGINI E MEMORIA STORICA DI ANV
Il Cinque Novembre Duemiladodici, per volontà di Demetrio Caracciolo (Presidente), Francesco Mazzeo (Vice presidente), Giuseppe Colonese (Consigliere delegato), Dario Filippo Di Natale (Consigliere), Vito D’Agostino (Segretario), Luigia Pansera (Consigliere) e Amedeo Greco (Consigliere), nasce per la prima volta a Reggio Calabria l’“Associazione Nazionale Videografi della comunicazione visiva” (abbreviata in seguito con l’acronimo ANV).
L’ANV è un’associazione culturale senza scopo di lucro, i suoi obiettivi primari sono lo studio, la conoscenza e la divulgazione dell’arte e della pratica della “Videografia” (ANV ha sempre inteso questa parola in virtù della sua accezione etimologica di prefissoide e suffissoide: “Video-” dal lat. Vidére che è l’atto del vedere e “Grafia”, dal gr. Graph-é, che è scrittura o segno. La “Videografia” è intesa quindi come la prassi e l’arte tramite cui si rappresentano le immagini, fisse o in movimento, attraverso un flusso elettronico e/o digitale temporalizzato), l’interesse nella sua particolare e naturale maniera di contaminarsi con altre forme d’arte (tra cui il Cinema o la Musica), lo studio della sua particolare e specifica modalità conoscitiva e rappresentativa; Infine la promozione stessa del “Videografo” (ANV ha sempre inteso questa parola, in virtù della sua accezione etimologica di prefissoide e suffissoide, per indicare chi, attraverso un flusso elettronico e/o digitale temporalizzato, trascrive, trasmuta, trasforma, configura e compone l’idea vista in immagine, fissa o in movimento, in oggetto sensibile, esperibile e trasmissibile) come autore e professionista indipendente. Nei suoi anni di attività l’associazione è riuscita a diffondere, attraverso la qualità della sua offerta, una visione comune, solida e ben delineata del Videografo professionista; è riuscita, grazie all’aiuto dei validi professionisti con i quali ha collaborato negli anni, a delineare in maniera precisa un modo per intraprendere e/o intendere questa professione, basata principalmente sulla ricerca e su uno studio continuo. L’ANV ha traguardato diversi importanti obiettivi, ha raccolto intorno a sé centinaia di professionisti provenienti da ogni parte del mondo, ha promosso la formazione e divulgato i suoi principi in diverse forme e attraverso decine di eventi realizzati in tutta Italia tra workshop tematici, seminari, conferenze, tavole rotonde, dibattiti pubblici, mostre e progetti interculturali di scambio con altre associazioni affini per ideologia o principi fondanti.
Art. 2) STATUTO E REGOLAMENTO
L’Associazione Videografi -A.P.S. è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. Il regolamento interno, da emanarsi a cura del Consiglio Direttivo, disciplina insieme al presente statuto gli aspetti ulteriori relativi all’organizzazione e alle attività dell’ente.
Art. 3) MODIFICHE DELLO STATUTO
Il presente Statuto potrà essere modificato, con delibera dell’Assemblea Costituente, da adattarsi a maggioranza dei due terzi degli associati ma senza comunque alterarne le finalità fondamentali (in riferimento all’art.4 finalità del presente statuto).
Art. 4) FINALITÀ -L’ASSOCIAZIONE NON HA FINI DI LUCRO ED HA PER SCOPO:
- lo sviluppo della conoscenza, sia fra gli associati sia fra i loro clienti, della legislazione, delle norme e delle consuetudini che regolano il rapporto di utilizzo dell’immagine videografica;
- la diffusione della conoscenza delle norme a difesa del diritto d’autore ed, in genere, dell’immagine;
- la fornitura di informazioni, consulenza, supporto per i videografi e gli operatori professionisti associati operanti sul territorio italiano, relativamente a tutti gli aspetti concernenti l’esercizio della loro attività;
- l’individuazione e la divulgazione di un codice deontologico comune che garantisca l’affidabilità’ e la correttezza degli associati, nei confronti della clientela, dei colleghi ed, in genere, nel rapporto con terzi soggetti privati e pubblici.
- l’individuazione e la promozione di nuove figure professionali operanti di fatto nell’ambito delle attività videografiche, per il riconoscimento ufficiale della natura, anche libero professionale, di dette attività e la loro rappresentanza professionale;
- la promozione teorico-pratica di tali nuove configurazioni mediante la ricerca, la promozione di pubblicazioni, di eventi formativi, di seminari di approfondimento, di workshop professionali e di tutte quelle specifiche attività, utili alla formazione dell’operatore visuale;
- la divulgazione di indicazioni utili per la difesa della figura professionale degli associati;
- la pubblica promozione dell’immagine professionale degli associati e della categoria nel suo complesso.
- l’organizzazione di incontri, convegni, viaggi e seminari di aggiornamento professionale nel campo della videografia e delle arti visive in genere;
- il contributo alla formazione per l’accesso alle varie categorie professionali in ambito videografico, collaborando con le strutture formative esistenti e contribuendo alla nascita di nuove strutture di formazione;
- l’edizione di pubblicazioni concernenti tematiche di ricerca e sviluppo nell’ambito delle attività videografiche;
Per il raggiungimento di dette finalità, l’Associazione Videografi APS potrà richiedere la collaborazione di qualsiasi Ente pubblico o privato, locale, nazionale ed internazionale, nonché associarsi o collaborare con organismi, società, movimenti e associazioni con cui ritenga utile avere collegamenti, anche evidenziando le collaborazioni in atto con marchi e loghi abbinabili alla denominazione dell’associazione.
Art. 5) COMMISIONE NAZIONALE VIDEOGRAFI
Per favorire la ricerca, lo studio e l’interscambio delle conoscenze fra gli associati nei settori della videografia e della comunicazione visiva in genere, l’Associazione Videografi istituisce un gruppo di studio e lavoro denominato “Commissione Nazionale Videografi”, abbreviato in “Commissione”. La Commissione viene formata su spontanea aggregazione, dai direttivi o dai responsabili delegati delle diverse associazioni professionali che abbiano finalità statutarie completamente o parzialmente affini a quelle dell’Associazione Videografi, in numero di tre rappresentanti per ciascuna associazione. Scopo della commissione e’ quello di permettere ed agevolare il lavoro delle diverse strutture di rappresentanza professionale ad obiettivi comuni di volta in volta congiuntamente individuati, permettendo al contempo l’interscambio culturale e di informazioni fra i soci appartenenti ai diversi gruppi facenti parte della Commissione. La Commissione, nelle sue riunioni, individua progetti ed operazioni comuni, a cui si aggregano spontaneamente i gruppi professionali che condividono il singolo progetto in discussione.
La Commissione si auto-coordina, e le decisioni comuni vengono sempre prese con votazione palese a maggioranza relativa dei partecipanti agli incontri. Le decisioni prese potranno essere relative unicamente ai progetti di lavoro comune, e sono vincolanti unicamente per quei gruppi che aderiscono spontaneamente al singolo progetto comune cui le decisioni si riferiscono. Qualsiasi iniziativa intrapresa dalle varie commissioni deve essere verbalizzata e sottoposta alla valutazione dell’Associazione Videografi .
TITOLO II :ASSOCIATI
Art. 6) SOCI DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione e’ composta dalle seguenti categorie di soci, con differenti diritti e doveri su ogni aspetto: Soci Fondatori e Soci Effettivi. Esclusivamente per esigenze di maggior efficienza, all’interno dell’Associazione potranno inoltre essere individuate categorie omogenee per specializzazione e per tipologia di attività (impresa o libera professione). Ciascun socio ha diritto di voto, ciascun voto e’ equipollente e non esistono limitazioni o restrizioni temporali di alcun genere in ordine all’esercizio di questo diritto, come anche di tutti gli altri diritti di ciascun socio.
La quota associativa ed i diritti ad essa connessi sono personali e non trasmissibili ad altri.
Art 7) SOCI FONDATORI
Sono considerati Soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l’atto di fondazione ed il presente statuto.
Il numero dei Soci Fondatori è limitato ai membri dell’assemblea costituente e comprende coloro che per l’alto spirito di sacrificio, la forte componente aggregativa e la grande tenacia hanno contribuito alla realizzazione dell’Associazione Videografi. I Soci Fondatori costituiscono un organo consultivo che esprime pareri non vincolanti su ogni questione che il Consiglio Generale riterrà di sottoporre. Il Consiglio Generale può altresì attribuire, con voto unanime, la qualifica di Cofondatore a soggetti in grado di fornire un rilevante supporto all’Associazione ed a coloro che abbiano versato un contributo di cofondazione nella misura e nelle forme che verranno determinate dal Consiglio Generale. Su proposta del Consiglio Generale, a maggioranza dei due terzi degli avente diritto, può inoltre riconoscere come soci onorari, equiparati a tutti gli effetti ai soci cofondatori, persone che abbiano particolarmente bene meritato nei confronti dell’Associazione per significative iniziative o attività svolte.
Art. 8) SOCI EFFETIVI
Sono “Soci Effettivi” le persone fisiche, anche se in rappresentanza di Enti, che:
- ne facciano domanda;
- esercitino attività di videografo;
- svolgano attività professionale continuativa o occasionale;
- si impegnino al rispetto del Codice deontologico comune previsto dell’Art. 28;
- che risultino in regola col versamento della quota sociale;
- che risultino in regola con le vigenti leggi concernenti l’esercizio della propria attività’ professionale.
L’aspirante Socio dovrà provvedere, entro un lasso di tempo stabilito dalla Commissione esaminatrice, a sottoporre il proprio portfolio lavori, corredato da un curriculum vitae, ad un esame di valutazione del livello professionale ed artistico. Il lasso di tempo massimo intercorrente fra l’istanza ed il passaggio a Socio Effettivo viene fissato dalla Commissione esaminatrice. La Commissione esaminatrice interna all’ Associazione Videografi è composta dal direttivo dell’Associazione stessa e/o da un’apposita commissione vicaria, eletta appositamente dall’Assemblea con gli stessi criteri usati per l’elezione del direttivo.
TITOLO III: ORGANI
Art. 9) ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
l’Assemblea dei Soci;Il Presidente;
Il Segretario;Il Tesoriere;
Il DirettivoEsecutivo;Il Consigliere delegato;
Il Consiglio Generale;Il Collegio dei Probiviri;
Il Comitato Consultivo.
Art.10) ASSEMBLEE
L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per approvare il bilancio. La convocazione è effettuata dal Presidente a mezzo raccomandata o PEC (posta Elettronica Certificata) al domicilio di ciascun associato, almeno sette giorni prima della data fissata per l’adunanza. Nell’avviso devono essere indicati l’ora, il giorno ed il luogo della riunione, nonché l’oggetto delle materie da trattare. Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione quando siano presenti personalmente o per delega almeno il 50% più’ uno dei Soci aventi diritto di voto. Le assemblee di seconda convocazione deliberano validamente qualunque sia il numero di Soci partecipanti. Dato il carattere nazionale dell’Associazione, per favorire la fattiva partecipazione di tutti i Soci alle delibere dell’Assemblea, e’ ammesso il voto tramite delega scritta ad altro Socio, oppure per corrispondenza, purché’ espresso per iscritto e firmato dal Socio avente diritto di voto, o trasmesso con altra forma adeguatamente documentante l’identità’ del Socio, e fatto pervenire presso la sede dell’Associazione in tempo utile (cioè’ entro le ore 17:00 dell’ultimo giorno feriale precedente l’assemblea). Il voto espresso a distanza ha valore per il conteggio inseno all’assemblea in prima convocazione e, ove in tale occasione non venga raggiunto il quorum, conserva la sua validità’ anche per la seconda convocazione. In seconda convocazione sono approvate le proposte con voto favorevole della maggioranza relativacomputata sull’insieme dei Soci presenti, o deleganti ad altro Socio o che abbiano espresso il loro voto per corrispondenza come su esposto.
Art. 11) DELIBERE DELL’ASSEMBLEA
Le deliberazioni dell’Assemblea sono vincolanti anche per i restanti Soci, salvo il diritto dei singoli Soci al recesso dall’Associazione.
Art. 12) DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI DEGLI ORGANI DELL’ASSEMBLEA ED AMMINISTRAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
l’Assemblea dei Soci:
E’ l’organo sovrano dell’associazione. E’ composta da tutti i Soci, ognuno con pari diritto di voto. Essa viene convocata almeno una volta all’anno, e delibera sulle linee portanti dell’attività’ associativa, e sugli interventi di carattere straordinario. Elegge direttamente, col criterio della maggioranza relativa, tutti i componenti delle cariche sociali, conferendo a loro delega per l’attribuzione degli incarichi associativi.
Il Presidente:
Presiede l’Associazione e le sue attività’, la rappresenta, ha l’uso della firma sociale in relazione ai compiti non delegati al Consigliere. Con il parere positivo del Direttivo Esecutivo, può’ delegare per iscritto parte dei suoi compiti, delle sue funzioni e delle sue responsabilità’ ad un Consigliere, eventualmente, ad uno o più’ segretari vicari individuati in funzione delle loro capacita’ personali, gestionali o professionali. Il Presidente dura in carica cinque anni ed e’ rieleggibile.
Il Segretario:
Il Segretario dell’Associazione è anche il Segretario dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. In particolare ha il compito di:
- Coadiuvare il Presidente e l’intero Consiglio nelle attività di documentazione e nelle attività di tipo operativo;
- Redigere i verbali delle sedute del Consiglio e dell’Assemblea dei Soci, firmandoli con il Presidente
- Tenere aggiornato l’elenco dei Soci
- Assicurare un’idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi
Il Tesoriere:
Il Tesoriere sovraintende all’andamento economico e finanziario dell’Associazione, secondo le direttive del Presidente e del Consiglio, riferendone ad ad essi. E’ nominato ad unanimità dal Consiglio Generale
Il Tesoriere ha il compito di: Curare ogni aspetto economico dell’Associazione; Curare la gestione della cassa e tenere la contabilità; effettuare le relative verifiche, controllare la tenuta dei libri contabili, predisporre dal punto di vista contabile il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione
Aprire e chiudere conti correnti bancari o postali procedere ai pagamenti ed agli incassi
Il DirettivoEsecutivo:
Il Direttivo delibera in funzione alle attività’ ordinarie o straordinarie dell’associazione, in diretto contatto con il Presidente e gli eventuali delegati, e tenendo presente il mandato dell’Assemblea. Il Direttivo e’ composto da un numero di membri compreso fra cinque e dieci, ed e’ eletto dall’Assemblea fra tutti i soci che abbiano dato la loro disponibilità’ a partecipare attivamente agli incontri periodici in sede ed alle attività’ connesse. I membri del direttivo assumono, ciascuno secondo le proprie capacita’ e la propria disponibilità’, compiti specifici, dei quali sono responsabili. I membri del Direttivo durano in carica cinque anni, e sono rieleggibili
Il Consiglieredelegato:
Coordina l’Associazione, ne gestisce le attività’ ordinarie, la amministra e la rappresenta in collaborazione e su delega del Presidente, assumendo operatività’ e responsabilità’ in relazione a quei compiti e quelle funzioni per le quali gli venga espressamente conferita delega dal Presidente. In relazione a tali compiti espressamente delegati, e’ responsabile legalmente ed ha l’uso della firma sociale. Il Consigliere riceve un incarico della durata di cinque anni ed e’ riconfermabile.
Il Consiglio Generale:
E’l’Organo Collegiale al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali per la vita dell’Associazione ed è costituito da tutti i Fondatori e Cofondatori. La veste di membro del Consiglio Generale non è incompatibile con quella di Socio Effettivo. Tale Consiglio è presieduto dal Consigliere denominato nell’atto costitutivo e/o successive variazioni ed è membro di diritto dello stesso Consiglio
Il Consiglio Generale ha il compito di:
a) nominare i membri del Direttivo esecutivo
b) nominare i Revisori dei Conti;
c) determinare le misure e le forme di versamento del contributo di cofondazione
d) approvare il documento di programmazione annuale predisposto dall’organo direttivo dell’Associazione
e) fornire il parere preventivo con funzione consultiva sui bilanci preventivo e
consuntivo;
f) deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio;
h) deliberare eventuali compensi per il funzionamento degli organi di cui all’articolo 9;
i) deliberare la nomina e/o la candidatura del Presidente ;
j) deliberare la nomina e/o la candidatura delle figure del Consiglio Direttivo contemplate nell’atto costitutivo ;
l) deliberare le modificazioni dello Statuto.
Funzionamento del Consiglio Generale
1. Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente o dal Consigliere delegato di propria iniziativa, o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata con almeno otto giorni di preavviso.
In caso di urgenza la convocazione avviene con telegramma o telefax o posta elettronica certificata inviati con tre giorni di preavviso.
2. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della metà più uno dei membri in carica. In caso di impedimento a partecipare, può essere data delega ad un socio, fermo restando che nessun socio potrà avere più di una delega. In via ordinaria delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti; delibera invece a maggioranza assoluta degli aventi diritto, con riferimento alle determinazioni di cui alle lettera a), c), f), i) j) l); del comma 3° del precedente articolo. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.
3Le delibere constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che partecipa alle riunioni, senza diritto di voto.
I Segretari vicari: Laddove l’onerosità dei compiti lo richieda, il Presidente ed il Direttivo Esecotivo possono permettere al Coordinatore di essere opzionalmente affiancato da uno o più Segretari, a cui affidare parte delle attività di coordinamento.
Il Collegio dei Probiviri: Il Collegio dei probiviri è composto da minimo 3 soci, 1 presidente e 2 consiglieri . I probiviri restano in carica cinque anni e possono essere rieletti. La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei Soci e degli altri organi sociali, Il Collegio decide le controversie tra soci e associazione e/o direttivo ammissione di nuovi soci, esclusione, recesso o la gestione mutualistica. Senza particolari formalità procedurali, ferma fin d’ora l’inappellabilità del loro pronunziato, escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti. Esprime parere sui casi dubbi sempre su richiesta del Consiglio direttivo; istruisce le richieste particolari di ammissione; trasmette al Consiglio direttivo le domande con il proprio parere. Il collegio è anche un organo di impulso al Consiglio Direttivo per il riesame del diniego di ammissione a socio e per qualsiasi altra attività associativa programmatica dell’associazione. Il Socio con una anzianità di associazione di almeno sette anni consecutivi può candidarsi all’elezione per la carica di Probiviro, purché non ricopra altre cariche sociali o intenda candidarsi ad esse, sia in regola con tutti gli articoli statutari e non sia mai stato soccombente in un giudizio di violazione del Codice Deontologico. Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all’Assemblea dei Soci. Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi. Il Collegio dei Probiviri non ha poteri decisionali e non può sovrapporsi alle decisioni del Presidente o del Direttivo a meno che non venga interpellato dai vari organi dell’associazione o direttamente dall’assemblea dei soci. I Probiviri hanno potere di voto.
Il Comitato Consultivo: E’ il Comitato composto dai Soci che, indipendentemente dal fatto che ricopranoo meno cariche sociali, abbiano la maggior anzianità’ all’interno dell’associazione o all’interno del mercato professionale. Entrano di diritto a far parte del Comitato Consultivo tutti i Soci la cui anzianità’ associativa sia pari a sette anni, e o per nomina diretta su segnalazione del Direttivo, i Soci di maggior notorietà di settore a livello nazionale. Il Comitato ha funzione puramente consultiva, e viene direttamente interpellato per la miglior definizione di temi (ad esempio, revisione criteri tariffari, inchieste, ecc.) di interesse per la categoria.
Art. 13) SOSPENSIONE O RECESSIONE DEL SOCIO
La qualità’ di Socio si perde:
a) per dimissioni del Socio stesso
b) per reiterato mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del codice deontologico di cui all’art. 28. Il controllo dell’effettiva osservanza del codice avviene secondo le modalità’ previste dall’art.15,
c) per mancato versamento della quota associativa stabilito in un termine massimo di 60 gg lavorativi dalla scadenza dello stesso.
Art. 14) POSSIBILITA DI RIAMMISSIONE
Ogni Socio dichiarato decaduto per i punti contemplati alle lettere a) e c) (dimissioni o morosità’) del punto precedente può’ essere riammesso a seguito di sua esplicita richiesta per un numero massimo di 5 volte. Ogni Socio espulso dall’Associazione per reiterata inosservanza del Codice Deontologico, come previsto dagli articoli 14 e 15, può essere riammesso quando i motivi che ne hanno determinato l’espulsione siano stati completamente rimossi, ed il Socio stesso faccia richiesta di riammissione all’Assemblea dei soci e dal Direttivo Esecutivo Il Socio riammesso con tale procedura e che risulti nuovamente espulso poiché inosservante del Codice Deontologico e’ radiato a vita dell’Associazione, su parere dell’Assemblea e del Direttivo Nazionale Esecutivo.
Nel caso di dimissioni volontarie da parte del Socio o di espulsione coatta, ove colui produca nuovamente istanza di riammissione e ve ne siano i requisiti fondamentali richiesti, la quota associativa versata in precedenza decade e si dovrà pertanto procedere al versamento di una nuova quota associativa.
Art. 15) CONTROLLO DISCIPLINARE:
Ciascun Socio si impegna al rispetto del codice deontologico di cui all’articolo 28.
Il controllo dell’effettiva osservanza di tale codice e’ demandato, in via ordinaria, al Direttivo Esecotivo ed all’Assemblea, ed in via straordinaria alla Commissione Disciplinare Mista (Art.16)
Ciascun Socio ha il diritto e ildovere di segnalare alla segreteria dell’Associazione l’eventuale inosservanza del codice da parte di altri Soci mediante la produzione di una specifica istanza inviata tramite mezzo raccomandata all’indirizzo legale dell’associazione e rivolta esplicitamente all’ Att. Del direttivo esecutivo e dell’Assemblea dei Soci.
Tale istanza dovrà essere sottoscritta dal segnalante, circostanziata e completa di documentazione atta a comprovare la fondatezza della segnalazione. Le segnalazioni di inosservanza in seguito manifestatesi false, sono considerate come inosservanza del codice deontologico (Art.28, punto 8) da parte del Socio stesso che ha proposto la segnalazione menzognera. In tal caso è prevista l’espulsione coatta con possibilità di riammissione nei limiti delle possibilità prescritte dall’Art. 14. Il Direttivo svolge funzione di controllo diretto, raccolta di eventuali segnalazioni di inosservanza e di ammonizione del Socio inosservante. Quando il Direttivo riceve prova certa di inosservanza del Codice Deontologico è obbligato ad ammonire il Socio inosservante unaprima volta in via privata. La seconda inosservanza sarà invece ammonita formalmente dinanzi all’Assemblea dei Soci. La terza inosservanza verrà deferita al giudizio dell’Assemblea, che si pronuncerà in merito all’eventuale espulsione del Socio inosservante.
Art. 16) COMMISSIONE DISCIPLINARE MISTA
Il Socio espulso ha la facoltà’ di ricorrere avverso alla decisione di espulsione, dinanzi ad una Commissione disciplinare Mista, che si pronuncerà in via definitiva svolgendo il compito di arbitrato fra le parti. I costi connessi alla convocazione e la consultazione della Commissione Disciplinare Mista sono a carico della parte soccombente.
La Commissione Disciplinare Mista e’ composta da un numero di giurati compreso fra sette e quattordici; ciascuno di essi presta giuramento di valutare con equanimità’ i casi sottopostigli.
I Giurati della Commissione Disciplinare sono costituiti da:
a) Da tre a sette membri del Comitato esecutivo dell’Associazione, designati dall’Assemblea dei Soci;
b) Due professionisti del settore (fotografo o videografo) non Soci dell’Associazione, designati dall’Assemblea dei Soci.
c) Un professionista iscritto all’Ordine dei dottori commercialisti/ragionieri/consulenti del lavoro designato dall’Assemblea dei Soci.
d) Un professionista iscritto all’Ordine dei Giornalisti e designato dall’Assemblea dei Soci ed eventualmente da 1 a 3 giurati aggiuntivi, designati dall’Assemblea dei soci. Scopo di tali giurati supplementari è quello di far si’ che nella Commissione Disciplinare Mista i rappresentanti del Direttivo Esecutivo dell’Associazione non siano mai in maggioranza rispetto al totale dei giurati. La Commissione Disciplinare Mista vaglia i casi di ricorso contro le decisioni di espulsione ratificate dall’Assemblea (con votazione a scrutinio palese e per maggioranza assoluta). La decisione della Commissione Disciplinare Mista e’ inappellabile. La Commissione Disciplinare Mista viene istituita in caso di necessita’ (presentazione di ricorso contro decisione di espulsione) e dura in carica 365 giorni a partire dalla data della nomina.
Art.17) GRUPPI ED ASSOCIAZIONI COLLEGATE
Per favorire l’efficacia della rappresentanza professionale nelle varie zone d’Italia, oltre a quanto espressamente previsto dall’art. 5 del presente Statuto, l’Associazione favorisce ed agevola il nascere di gruppi spontanei di professionisti, autori o ricercatori, nelle diverse zone d’Italia, composti indifferentemente da Soci e non-Soci, ma fra loro accomunati da identità’ statutaria di specializzazione, ricerca, promozione culturale o di altre esigenze professionali. Tali gruppi, collegati o “gemellati” all’associazione, possono chiedere alla struttura nazionale di essere agevolati nei loro compiti locali, sia mediante la diffusione a livello nazionale delle loro iniziative, sia mediante il passaggio e l’interscambio di informazioni professionali e culturali fra l’Associazione ed i gruppi ad essa collegati.
Art.18) ATTRIBUZIONE DELLE CARICHE SOCIALI E DEGLI INCARICHI DI COORDINAMENTO
L’Assemblea dei Soci nella sua interezza elegge direttamente il Presidente dell’Associazione, che risulta eletto a maggioranza relativa. Ciascuna carica ha durata di cinque anni, e ciascun membro e’ rieleggibile. Il Direttivo esecutivo viene eletto direttamente dall’intera Assemblea dei Soci, fra coloro che abbiano dato la loro disponibilità come previsto dall’articolo 12. Risultano eletti i dieci membri riportanti maggioranza relativa di preferenze. Se fra i membri eletti alcuni dovessero rinunciare alla carica per motivi personali, il Direttivo rimane validamente operante finché costituito da un numero minimo di 5 membri. Al di sotto di tale numero di membri, vengono interpellati per il reintegro delle cariche i non-eletti che abbiano riportato il maggior numero di voti. Il Collegio dei Probiviri viene eletto direttamente dall’Assemblea, fra i membri che abbiano dato loro disponibilità in tal senso. La carica di proboviro e’ incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.
Le figure del Coordinatore Generale e degli eventuali Segretari derivano da incarico professionale, e sono designate dal Presidente -su parere del Direttivo -attribuendole a persone di provata esperienza in relazione gli incarichi da affidare loro.
Art.19) SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione e’ deliberato dall’Assemblea con maggioranza assoluta.
L’Assemblea delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale, che dovrà comunque essere per intero devoluto ad associazioni che –al tempo dell’eventuale scioglimento dell’associazione –presenteranno la miglior analogia di finalità statutarie con l’Associazione in scioglimento. Tale o tali associazione/i destinataria/e delle eventuali rimanenze verranno individuate dall’Assemblea nel suo complesso.
TITOLO IV RISORSE ECONOMICHE
Art.20) ESERCIZIO SOCIALE
L’Associazione chiude l’esercizio sociale al 31 dicembre di ciascun anno.
Art.21) BILANCIO
Entro sei mesi dalla data di chiusura dell’esercizio dovrà essere convocata l’Assemblea dei Soci per la relazione e l’approvazione del bilancio, con rendiconto economico e finanziario.
Art.22) ESAME DEL BILANCIO
Ciascun Socio ha diritto ad esaminare il bilancio dell’Associazione ed i relativi documenti contabili, e di riferirne all’Assemblea
Art.23) PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio sociale dell’Associazione e’ costituito:
a) dalle quote sociali versate annualmente da ciascun Socio; / b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; / c) da eventuali donazioni ed erogazioni liberali; / d) dai beni mobili ed immobili che divenissero di proprietà dell’Associazione. / e) dai proventi delle attività strettamente connesse agli scopi statutari, comunque indicatidalla vigente legislazione come compatibili con la natura non-profit dell’associazione. Trattandosi di associazione senza fine di lucro, e’ espressamente proibita la distribuzione di utili, riserve di capitali o fondi di qualsiasi natura, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre APS che per legge, statuto oregolamento facciano parte della medesima ed uinitaria struttura
E’ da ritenersi pertanto proibito ricavare utili personali derivanti dall’esercizio di quelle attività promosse dall’Associazione e o dall’utilizzo dei mezzi di sua proprietà (service, noleggi, etc.).
Art. 24) EROGAZIONI, DONAZIONI E LASCITI:
Le erogazioni in denaro e le donazioni effettuate da enti pubblici o privati o da persone fisiche, nonché i lasciti testamentari sono accettati su deliberazione del Consiglio Direttivo e/o dal dal Presidente. Il Consiglio Direttivo delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statuarie dell’Associazione.
Art.25) DEVOLUZIONE DEI BENI
In caso di scioglimento dell’Associazione a qualunque causa dovuta, l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori. Al termine della liquidazione, il patrimonio residuo dell’Associazione sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, fatta salva una diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.26) DIPENDENTI
L’Associazione può assumere dipendenti nei limiti delle esigenze dell’Associazione.
L’Assunzione viene deliberata dal Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari.
I dipendenti sono ai sensi di legge assicurati contro le malattie l’infortunio e la responsabilità civile verso terzi.
Art.27) COLLABORATORI:
L’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri Associati per il perseguimento dei propri fini istituzionali. In caso di particolare necessità può avvalersi dell’opera dei collaboratori di lavoro autonomo nei limiti delle esigenze associative. Il contratto di collaborazione deve essere approvato dal Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a firmarlo.
TITOLO V DEONTOLOGIA E RESPONSABILITA’
Art.28) CODICE DEONTOLOGICO
Tutti gli associati all’Associazione si impegnano a rispettare il seguente codice deontologico.
L’effettiva osservanza e’ controllata dai singoli Soci, dal Direttivo, dall’Assemblea e dalla Commissione Disciplinare Mista.
Codice Deontologico Associazione Nazionale Videografi :
- punto 1 -Il cliente deve essere sempre informato dell’entità’ del compenso che il videografo richiederà per la sua prestazione, e del diritto di utilizzo, pubblicazione o trasmissione concesso/i a fronte di tale compenso, relativamente alle immagini da lui prodotte,
- punto 2 -Le immagini video, fotografiche e grafiche devono essere sempre accompagnate da indicazioni sufficienti all’identificazione dell’autore ed al corretto uso delle stesse,
- punto 3 -Le immagini cedute dal videografo devono sempre intendersi non lesive di diritti di terzi. Se il videografo fosse a conoscenza di restrizioni anche solo potenziali all’impiego delle immagini, è tenuto ad informarne il cliente (o l’utilizzatore) prima o contemporaneamente alla consegna delle immagini,
- punto 4 -Le immagini video, grafiche o fotografiche non possono essere cedute, se dietro compenso, in contemporanea a più clienti diversi, a meno di non avere raggiunto, con i clienti stessi, un accordo in tal senso,
- punto 5 -(vedi delibera dal 8 giugno 2006, su richiesta dell’Antitrust) Le prestazioni dei videografi devono essere concesse nel rispetto delle regole di corretta concorrenza commerciale. Ciascun videografo si impegna a valutare con attenzione i propri livelli di costi e ricavi, ed a stabilire le proprie tariffe professionali in modo da non generare distorsioni del mercato.
- punto 6 -I materiali video, fotografici o grafici prodotti su commissione della clientela ed a questi non consegnati devono essere conservati con cura dall’autore delle immagini per tutta la durata del diritto concesso al cliente o, ove tale durata non sia stata pattuita, per dieci anni dalla realizzazione per le immagini filmiche, fotografiche o grafiche, e per tre anni per i filmati video cinematografici. Eventuali riutilizzi di immagini o filmati ed i relativi compensi, se non pattuiti originariamente per iscritto, verranno concordati di volta in volta con il cliente.
- punto 7-Le operazioni auto promozionali del videografo devono essere corrette, in rispetto della verità e del lavoro dei colleghi.
- punto 8 -Il rapporto con colleghi, Soci, modelle e modelli, attori, assistenti, operatori e collaboratori in genere deve essere improntato al più’ completo rispetto umano e professionale.
- punto 9 -Per i videografi che esercitano la professione in forma indipendente, tutte le prestazioni professionali, le cessioni di diritti d’uso o le vendite di filmati devono essere correttamente descritte sul piano fiscale, emettendo fattura, ricevuta o scontrino, in rispetto delle norme fiscali vigenti. I Soci che operino in posizione di dipendenti sono tenuti a non esercitare attività’ concorrente a quella dell’impresa datrice di lavoro, a meno di non avere stilato in tal senso un esplicito accordo scritto.
- punto 10 -In rispetto al Codice d’onore dei giornalisti, le immagini videografiche fornite con finalità’ di informazione a news quotidiani e periodici devono essere rispettose dei diritti dei singoli e degli Enti, e non essere manomesse in modo tale da distorcere l’informazione. E’ ammessa l’alterazione delle immagini destinate a fini di satira politica, di costume o di ricerca estetica, a patto che le copie poste in circolazione o consegnate ai clienti rechino la dicitura dell’avvenuta manomissione.
Art. 29) RESPONSABILITA’
L’Associazione risponde con i propri beni dei danni causati per l’inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati.
L’Associazione previa delibera del consiglio direttivo può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’organizzazione stessa.
Art.30) ALTRE NORME e disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme di Legge vigenti in materia. Si fa riferimento al Codice Civile alla L.383/2000 ed alle norme speciali vigenti in materia di APS.